Chi Siamo

ARTICOLO 1

In armonia con quanto disposto dall’articolo 11 dello statuto dei lavoratori – legge n. 300 del 20 maggio 1970 e successive modificazioni, e dell’art. 9 della legge Regionale n.33 del 25 giugno 1984 e istituito il CENTRO RICREATIVO AZIENDALE della Regione Sardegna, tra il personale in servizio e in quiescenza dell’Amministrazione Regionale e del Consiglio Regionale, nonché degli Enti Aziende e Consorzi Provinciali, interprovinciali e Regionali disciplinati dalla normativa Regionale in materia di personale o che percepiscono detta normativa con proprio regolamento approvato dalla Regione.

Ai fini di cui al primo comma e per gli scopi indicati nel successivo articolo 2, il CENTRO e costituito da una sede regionale provvisoria in ORISTANO e dalle sedi provinciali nei rispettivi Capoluoghi di Provincia.

ARTICOLO 2

Il Centro si propone di finalizzare le proprie iniziative allo svolgimento di attività ricreative, culturali, turistiche, sportive, ed assistenziali, per un proficuo impiego del tempo libero dei dipendenti  per il miglior sviluppo delle loro qualità intellettuali, culturali e fisiche.

L’associazione potrà esercitare attività di carattere assistenziale riguardante convenzioni con Società ed Enti pubblici e privati, e gestire in proprio o a mezzo di gestori privati convenzionati, gli impianti sociali, nonché Cooperative di consumo fra gli associati.

L’associazione potrà, pertanto, porre in essere, al fine di dotare i propri soci dei mezzi e delle attrezzature necessarie per il perseguimento degli scopi sociali, tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari nonché finanziarie, che il Consiglio Direttivo riterrà utili ed opportune.

Potranno essere esercitate altresì competenze attribuite dalla Regione e compatibili con le finalità del Centro.

Il Centro è un’associazione senza scopo di lucro, apolitica e apartitica, dotata di autonomia funzionale e potrà aderire ad una qualsiasi delle organizzazioni nazionali del tempo libero, fermi restando il suo carattere di associazione libera, l’autogoverno e la diretta responsabilità dei propri atti di gestione in osservanza alle norme di cui l’art 36 e seguenti del Codice Civile.

ARTICOLO 3

La qualifica di socio a tutti gli effetti si acquisisce con l’accettazione della domanda di iscrizione al Centro.

Le modalità di iscrizione e di accettazione delle domande sono disciplinate da apposito Regolamento interno di attuazione dello Statuto.

ARTICOLO 4

I soci si distinguono in:
Soci fondatori
Soci ordinari
Soci aggregati
Soci onorari
Soci sostenitori
Sono soci fondatori i firmatari dell’Atto Costitutivo.
Sono soci ordinari i dipendenti regionali e degli enti in servizio ed in quiescenza di cui all’art 1 dello Statuto.
Sono soci aggregati gli appartenenti al nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia, nonché gli orfani e il coniuge superstite dei dipendenti di cui all’art 1 dello Statuto.
Sono soci onorari i cittadini Italiani che accettano di essere soci su proposta del Consiglio Direttivo del Centro.
Sono soci sostenitori coloro che sostengono L’Associazione con elargizioni o sponsorizzazioni.
Lo status di socio del Centro comporta la incondizionata accettazione del presente Statuto e dei Regolamenti Interni di attuazione dello Statuto.
I soci possono avvalersi di tutte le provvidenze attuate dal Centro nei limiti delle prescrizioni e delle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e dai comitati provinciali

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